Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso di una azienda agricola agrigentina e ha annullato l’archiviazione della domanda di contributi per la crisi idrica in agricoltura. La decisione riguarda un provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva escluso la società dalla procedura di finanziamento prevista dall’avviso pubblico per gli interventi in conto capitale destinati al comparto agricolo. Gli avvocati Francescochristian Schembri e Michele Melfa hanno rappresentato l’impresa e ottenuto un importante risultato giudiziario in materia di finanziamenti destinati a fronteggiare l’emergenza idrica.
La vicenda ha origine dall’esclusione di una domanda di finanziamento a seguito del conferimento di un’azienda agricola individuale in una società semplice agricola. Infatti, l’operazione aveva comportato il trasferimento dell’intero complesso aziendale, senza interruzione dell’attività e con la permanenza del precedente titolare nella compagine societaria. Inoltre, il passaggio era stato debitamente comunicato agli uffici regionali competenti.
L’Amministrazione aveva tuttavia disposto l’archiviazione della pratica applicando una circolare interna del 23 giugno 2025. Tale documento introduceva una specifica limitazione temporale per consentire il cambio del beneficiario: il subentro sarebbe stato ammesso soltanto nel periodo compreso tra il decreto di impegno delle somme e quello di concessione del contributo. Questa posizione era già stata censurata dal TAR nella precedente fase cautelare.
Il TAR aveva già accolto la sospensiva sulla domanda di contributi crisi idrica
Il Tribunale aveva accolto l’istanza di sospensione, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sollevate dai difensori. Di conseguenza, aveva disposto la riammissione della società alla fase istruttoria. Adesso è arrivata anche la pronuncia definitiva sul ricorso, che conferma le ragioni dell’impresa agrigentina rappresentata dagli avvocati Schembri e Melfa.
I giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le principali censure sollevate dalla difesa. Infatti, hanno evidenziato come la circolare abbia introdotto una condizione nuova, non prevista dall’avviso pubblico originario. Inoltre, tale disposizione modificava sostanzialmente le regole della procedura quando le domande erano state già presentate e definitivamente ammesse. Secondo il TAR, una modifica di tale portata non poteva essere introdotta attraverso una semplice disposizione interna.
Illegittima la modifica delle regole sui contributi crisi idrica con circolare interna
La disposizione interna era stata qualificata dall’Amministrazione come chiarimento interpretativo. Tuttavia, avrebbe richiesto una formale modifica dell’avviso, accompagnata dalle necessarie garanzie di pubblicità e dalla riapertura dei termini. Questo a tutela della trasparenza, della certezza delle regole e della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura di assegnazione dei finanziamenti.
Il Tribunale ha accolto anche la censura relativa all’irragionevolezza della finestra temporale individuata dall’Amministrazione regionale. Infatti, ha osservato che la finalità è verificare la continuità aziendale e il possesso dei requisiti da parte del soggetto subentrante. Perciò, una comunicazione anticipata del mutamento societario non ostacola i controlli, ma consente all’Amministrazione di svolgerli con maggiore tempestività, prima dell’assunzione dell’impegno di spesa.
Per effetto della decisione del TAR, sono stati annullati sia il provvedimento di archiviazione della domanda sia la disposizione interna nella parte in cui introduceva la contestata limitazione temporale. Gli avvocati Francescochristian Schembri e Michele Melfa hanno dichiarato che la decisione ribadisce un principio fondamentale. Le regole di un avviso pubblico non possono essere modificate in corso di procedura attraverso circolari interne.
Trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di finanziamento pubblico
Inoltre, tali circolari non possono introdurre nuove condizioni o cause di esclusione non contemplate dalla disciplina originaria. Trasparenza, affidamento e parità di trattamento devono essere garantiti tanto ai partecipanti quanto agli stessi operatori economici che hanno già ottenuto l’ammissione alla procedura. Si tratta di un pronunciamento significativo anche per il settore agricolo, in un momento in cui le misure di sostegno pubblico rappresentano uno strumento essenziale.
Infatti, tali misure consentono alle imprese di affrontare le conseguenze della persistente emergenza idrica che colpisce il territorio siciliano. La decisione del TAR Sicilia tutela il principio di certezza del diritto e garantisce che le imprese agricole possano accedere ai finanziamenti secondo regole trasparenti e immutabili. Questo pronunciamento rappresenta un precedente importante per tutte le procedure di assegnazione di contributi pubblici destinate al comparto agricolo.
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