Si è tenuto oggi, 16 maggio, il Consiglio dei Ministri n.46 che, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti o ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
A partire da lunedì 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Restano, fino al 2 giugno, vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in relazione a specifici rischi epidemiologici. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Sempre a partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Fonte: http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-46/14610
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