La doppia imposizione, ossia la doppia tassa, sui rifiuti richiesta e/o pagata per lo stesso immobile dai cittadini di Favara Ovest al Comune di Agrigento è illegittima.
A dirlo è la commissione tributaria provinciale di Agrigento che ha depositato una sentenza che ha riconosciuto l’illegittimità della doppia imposizione della tassa sui rifiuti sullo stesso immobile da parte dei Comuni di Agrigento e Favara.
Ma andiamo con ordine…
Un cittadino ricorrente, in particolare, residente nella c.d. Favara Ovest, si era visto recapitare dal Comune di Agrigento un avviso di accertamento riguardante la TIA 2011 che non era stato annullato in autotutela dalla SRR ATO (già ATO GESA) nonostante lo stesso avesse dimostrato di avere a suo tempo versato la tassa al Comune di Favara. Il contribuente, assistito dall’avvocato Giuseppe Fanara, non si era tuttavia arreso e aveva presentato ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.
Dopo una lunga attesa, nei giorni scorsi è stata finalmente depositata la sentenza che accoglie integralmente il ricorso del cittadino. L’organo giudicante, preso atto del già avvenuto pagamento della tassa sui rifiuti al Comune di Favara per l’anno 2011, nonché della variazione di residenza da Favara ad Agrigento effettuata d’ufficio solamente nel 2013, ha pertanto annullato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Agrigento.
La decisione della commissione tributaria di Agrigento rappresenta un tassello importante nell’annosa questione Favara Ovest in quanto i cittadini vessati dalla doppia imposizione della tassa sui rifiuti possono adesso contare su un importante precedente che restituisce loro giustizia.
La speranza dell’avvocato Fanara e degli abitanti di Favara Ovest è che la questione venga risolta a monte dalle due amministrazioni per come era stato promesso tanti mesi fa. “Non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci”, ha concluso l’avv. Giuseppe Fanara.
Commenta articolo