Da qualche giorno e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori proroghe, è in vigore in Sicilia l’ordinanza del Presidente della Regione, Nello Musumeci, per contrastare la diffusione del Covid-19.
La curva dei contagi continua a salire e quindi occorre prendere provvedimenti in merito.
Nel dettaglio la nuova ordinanza prevede l’uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, la registrazione per chi viene dall’estero con l’aggiunta di tamponi rapidi, controlli frequenti sul personale sanitario e sulle persone più a rischio e, ovviamente, il divieto di assembramenti e la regola del distanziamento.
Più specificatamente, per quanto riguarda l’uso delle mascherine, uno dei punti focali dell’ordinanza di Musumeci, si legge sulla stessa, “È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività”.
Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati Ue o extra Ue ha l’obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito, sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra. Alle norme dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione dell’ordinanza.
Sono vietati gli assembramenti mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico come strade, piazze e parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge o comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, per le quali è comunque l’organizzatore ad assumersi la responsabilità dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.
Ordinanza contingibile e urgente n°36 del 27.09.2020
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