La carta del passeggero obbliga le compagnie aeree (con le dovute eccezioni) a provvedere a rimborsi o altro se il ritardo supera le due ore.
Ma se a causare il ritardo è stato il maltempo?
La famosa compagnia low cost Ryanair ha deciso di non rimborsare un passeggero proprio per questo motivo.
Il volo era il ”Milano–Trapani” della Ryanair del 14 giugno 2016. La compagnia aerea irlandese aveva infatti negato il rimborso sostenendo che il ritardo era dipeso da circostanze eccezionali, e cioè il maltempo.
Il passeggero si è pertanto rivolto a un legale, l’avvocato marsalese Antonio Spanò, che ha avviato la causa per ottenere il rimborso.
E adesso è arrivata la sentenza del giudice di pace di Alcamo (Tp) che ha dato ragione al passeggero che si era visto negare il rimborso economico dopo essere arrivato all’aeroporto ”Vincenzo Florio” di Birgi con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto dopo essere decollato, sempre in ritardo, da Bergamo (Orio al Serio).
Il procedimento si è concluso con la sentenza che ha riconosciuto come ”legittime” le pretese del passeggero, condannando Ryanair al pagamento di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria (che la carta del passeggero indica per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri), oltre alle spese legali.
Per il giudice le avverse condizioni meteo non sono da considerarsi eventi ”eccezionali” o non prevedibili.
Il maltempo quindi non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli annullati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo.
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