STUDIO COMMERCIALISTA RAG. PASQUALE PALUMBO
Revisore dei Conti
Consulenza fiscale – Consulenza del lavoro – Consulenza Societaria
Favara, li 16/02/2018
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
92026 FAVARA (AG)
AL SIG. ASSESSORE ALLE FINANZE
DEL COMUNE DI
92026 FAVARA (AG)
AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
DEL COMUNE DI
92026 FAVARA(AG)
AL PRESIDENTE DELL’S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO
P.zza Vitt. Emanuele, 1
92100 AGRIGENTO (AG)
AGLI ORGANI DI STAMPA
OGGETTO: TARSU 2011 COMUNE DI FAVARA.
Premesso che lo stato italiano (il minuscolo è d’obbligo) e tutti gli enti pubblici facenti capo allo stesso richiedono più che giustamente che il cittadino rispetti le leggi e, se non lo fa, ne paga le conseguenze, mi pare altrettanto sacrosanto che lo stato italiano e tutti gli enti pubblici debbano essere i primi a rispettare le leggi.
Ora succede a Favara che in data 01/09/2017 con delibera n. 84 la Giunta Municipale affidi alla S.R.R. ATO N. 4 Agrigento la gestione dell’attività di accertamento dell’evasione o elusione totale o parziale della TARSU 2011 e che, ovviamente, l’ATO suddetto accetti ed entro il 31 dicembre 2017 faccia partire una quantità indefinita di atti amministrativi per la notifica ai cittadini di Favara che o non hanno pagato la TARSU o hanno pagato cifre inferiori.
Mi sorgono due domande specifiche: la prima è che all’Illustrissima Signora Sindaca e all’Illustrissima Sig.ra Assessora nessuno tra i dirigenti, Segretario comunale compreso, ha spiegato che i termini per l’accertamento erano scaduti il 31/12/2016? La seconda domanda è: come mai l’ATO accetta l’incarico di effettuare gli accertamento per l’anno 2011 a termini già scaduti?
E Vi prego non venitemi a dire che non lo sapevate perché la sentenza della Suprema Corte, la numero 12795, è del 21 giugno 2016 ove viene, da parte dei Giudici, chiarita, senza tema di smentita, la decorrenza dei 5 anni per potere effettuare il recupero delle somme non pagate. Ebbene il termine per effettuare il pagamento era l’anno 2011, quindi per chi aveva presentato in anni precedenti la denuncia al Comune la prescrizione è il 31/12/2016. Stessa cosa per chi comunque deteneva gli immobili prima del 20 gennaio 2011 anche se non aveva fatto la denuncia per la tarsu al Comune.
Furbescamente l’ATO nel fare l’avviso di accertamento addebita al contribuente la mancata denuncia, a tutti indistintamente, sott’intendendo ovviamente che il termine per la denuncia è il 20 gennaio dell’anno successivo, cioè del 2012. Andiamo quindi a leggere l’art. 70 comma 1 del D. Lgs 507/93 che testualmente recita: ”I soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo (non dell’anno successivo si noti bene) all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del Comune. …….”
Occorre semplicemente interpretare in maniera onesta e corretta il dettato dell’art. 70 sopra descritto. E per noi lo ha fatto la Suprema Corte con la sentenza n. 12795 del 21 giugno 2016, sezione V Civile, la quale testualmente afferma: ”Occorre al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo. La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell’anno successivo.
Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all’anno successivo l’avrebbe espressamente previsto, come ad esempio, in tema di Ici il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, recita ”i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta di cui all’art. 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione. ”
Più chiaro di così la Suprema Corte non poteva esprimersi. Pertanto per tutti gli immobili in uso o in possesso prima del 20 gennaio 2011 il termine di presentazione della denuncia era il 20 gennaio 2011 e i 5 anni per la prescrizione decorrono dal 2011 e pertanto il 31/12/2016 il dovuto per la TARSU è prescritto.
Chi si doveva prendere la responsabilità di dire che oramai quelle somme erano inesigibili? E qui casca l’asina. Il Comune? L’Ato? Direi tutti e due. Ognuno per la propria parte. L’ATO non avrebbe dovuto accettare un incarico non troppo legittimo, a termini abbondantemente scaduti, il Comune che ”deve” proteggere i cittadini invece li vessa, e pesantemente, perché non solo chiede somme già prescritte, ma per potere parlare con gli uffici dell’ATO si devono recare alla zona industriale e, udite udite, c’è gente che si reca lì alle 2 e mezzo di notte per prendere posto perché più di 50 pratiche al giorno gli uffici non riescono a smaltire (parlo per quanto letto sulla stampa on line).
Ma davvero si può, da Sindaca, da Assessora, da Dirigente responsabili consentire uno scempio simile? Allora si pensa di aprire uno sportello a Favara, pare per due giorni a settimana. Si commenta da sé.
Perché i cittadini si recano all’ATO? Perché molti hanno già pagato, perché molti non sono più in possesso degli immobili in quanto venduti prima del 2011, perché molti hanno acquistato l’immobile successivamente al 2011. E se qualcuno si azzarda a dire che è prescritto la risposta è non è vero paghi.
Allora Sig.ra Sindaca, in un atto di coraggio, di Giustizia per i suoi amministrati, di serietà (mi perdoni), di rispetto per sé e per il prossimo Suo, tornando alla mia premessa, dimostri che nessuno è perfetto che si può sbagliare che il Comune di Favara intende osservare le leggi prima di chiedere al cittadino di osservarle e annulli tutto d’Ufficio, evitando a tutti i cittadini di prendere la gastrite e nel peggiore dei casi l’ulcera, agli studi di consulenza e a tutti i patronati un inutile ingorgo perché già con gli adempimenti che abbiamo non sappiamo come fare e ci mancava solo il Comune di Favara a riempirci gli uffici in maniera asfissiante. Le chiedo solo e semplicemente di rispettare le leggi in quanto è dovere del Comune farlo anche per proteggere i cittadini che amministra.
Con stima.
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