È questo quanto sostiene in pratica nel suo parere legale l’avvocato Vincenzo Massara dello studio legale Massara, Patrocinante in Cassazione, con sede a Lamezia Terme.
L’avvocato è stato contattato da Lillo Cinquemani, ospite nei giorni scorsi di Salvatore Sorce nella trasmissione INCONTRI su SICILIATV , assieme all’assessore di Favara ai tributi locali Crocetta Maida e al responsabile di Favara di Konsumer Giuseppe Di Miceli.
L’intenzione è quella di fare chiarezza!
I cittadini devono pagare o no la tarsu 2011?
Mentre per l’amministrazione comunale la Tarsu 2011 va pagata, per Lillo Cinquemani invece no!
Al termine della trasmissione, Lillo Cinquemani ci aveva allora preannunciato privatamente di aver deciso di contattare un legale esperto per chiedere delucidazioni chiare e ufficiali. E così ha fatto! Si è rivolto allo studio legale Massara di Lamezia Terme e ha chiesto il parere in merito al regime di prescrizione e decadenza degli avvisi di accertamento relativi alla TARSU 2011 inviati ai contribuenti favaresi.
Riportando leggi e sentenze, per Massara la TARSU 2011 non va pagata!
E l’avvocato si è spinto anche oltre. Secondo lui non è prescritto solamente il termine per l’accertamento della Tarsu 2011, ma anche quello del 2012.
Aveva ragione in pratica Lillo Cinquemani, quindi, quando lo sosteneva nel corso della trasmissione.
Nel suo parere scritto, l’avvocato inizia il suo ragionamento partendo da una sentenza della Cassazione civile con la quale si ribadisce che il credito si estingue in 5 anni.
Fatto ciò occorre capire da quale momento decorre il termine iniziale, cioè da quando si cominciano a contare i 5 anni?
La finanziaria 2007 dice esplicitamente che gli enti locali possono inviare gli avvisi di accertamento anche con raccomanda con avviso di ricevimento e che questi devono essere notificati, a pena della decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
E allora la domanda è: quando andavano effettuati i pagamenti?
Il decreto Legislativo 507/93 dispone che i contribuenti, presentano al Comune la denuncia di detenzione o occupazione di un immobile o di un’area entro il 20 gennaio successivo all’occupazione.
E quindi cosa vuol dire tutto ciò?
Leggendo il parere tecnico, l’avvocato sottolinea che occorre fare distinzione quindi tra chi era possessore ad esempio di un locale già prima del 20 gennaio 2011 e chi è entrato in possesso dopo tale data.
Nel primo caso, chi era cioè possessore di un locale prima del 20 gennaio, ad esempio già dal 1 gennaio 2011, il conteggio dei 5 anni parte proprio qualche giorno dopo, in quanto il primo 20 gennaio utile scatterebbe dopo 19 giorni. Il termine ha decorrenza proprio a partire dal 20 gennaio 2011 ed ha pertanto scadenza il 31 dicembre 2016.
Nel secondo caso, quello che prevede l’entrata in possesso del locale sempre nel 2011 ma dal 21 gennaio in poi, occorre considerare il primo 20 gennaio utile, ossia il 20 gennaio 2012… i 5 anni scadranno in questo caso il 31 dicembre 2017.
Pertanto facciamo adesso noi delle considerazioni
Visto che gli avvisi di pagamento sono stati postalizzati dall’amministrazione comunale nel 2017, secondo quello che sostiene l’avvocato Massara, chi era già in possesso di un locale prima del 20 gennaio 2011, non dovrebbe pagare la Tarsu 2011, perché fatta recapitare in ritardo.
Chi invece è entrato in possesso del locale nel 2011, ma dopo il 20 gennaio, dovrebbe a questo punto pagare la tassa.
Rapportando adesso la stessa situazione alla Tarsu 2012, che da quello che ci risulta non è stata fatta postalizzare, chi era in possesso di un locale già prima del 20 gennaio 2012, se e quando riceverà l’avviso per la Tarsu 2012 non dovrebbe pagarla in quanto il termine ultimo scadeva il 31 dicembre 2017.
Cosa dovrebbe fare a questo punto il cittadino che ha ricevuto l’odiata busta verde che impone il pagamento della Tarsu 2011?
L’avvocato Massara consiglia di inviare una istanza in Autotutela nella quale dichiara che il termine per il pagamento dell’imposta è prescritto dalla legge e chiede pertanto l’annullamento dell’atto.
Non solo, ma consiglia di aggiungere nella lettera anche la diffida che avverte il Comune che in caso di non adesione all’istanza in autotutela con l’annullamento dell’atto, il contribuente ricorrerà all’autorità giurisdizionale competente affinché proceda per inosservanza di atto di ufficio, nonché alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per accertare eventuali responsabilità patrimoniali in caso di accoglimento di un eventuale ricorso tributario.
Nelle lettere inviate dal Comune di Favara viene specificato che il responsabile del procedimento, al quale potranno essere proposte le richieste per l’ente, è il dott. Giuseppe Calabrese.
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