Secondo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione 30, pronunciata lo scorso 10 maggio, è stata riconosciuta agli uomini la stessa agevolazione fiscale sul TFR, che era applicata alle donne.
Secondo il DPR 917/86 divenuto poi art.19, le donne potevano ottenere una agevolazione fiscale sul TFR dell’11,5% già andando in mobilità all’età di 50 anni, mentre lo stesso trattamento era riservato agli uomini solo al raggiungimento del 55esimo anno.
Una disparità fondata quindi sul sesso.
Grazie alla sentenza di qualche giorno fa pronunciata dalla Commissione Tributaria palermitana, anche gli uomini hanno potuto ottenere tale agevolazione fiscale, pur non avendo raggiunto i 55 anni di età.
E’ andata bene quindi ad un ex dipendente Telecom di Canicattì, assistito dall’avvocato Luigi Ventriglia, che si è visto riconoscere finalmente i propri diritti. Una sentenza di particolare importanza che fa giurisprudenza, in quanto vengono trattati principi costituzionali.
Un altro aspetto trattato in sentenza riguarda la tempestività della richiesta dei rimborsi. La legge, in base all’art.38 del DPR 602/73 prescrive che tale richiesta venga inoltrata entro 48 mesi dalla prima trattenuta economica.
Con la sentenza di qualche giorno fa è stato superato il problema dei termini prescritti dall’art.38, riconoscendo la possibilità di inoltrare richiesta di rimborso, a partire dalla pubblicazione della sentenza (n.207/04 della Corte di Giustizia Europea) del 21 luglio 2005.
In quell’occasione la Corte di Giustizia Europea aveva condannato la disparità di trattamento, tutta italiana, tra uomini e donne che erano andati in mobilità.
Infine, la commissione Tributaria Regionale di Palermo, ha condannato l’Ufficio resistente, ossia l’Agenzia delle Entrate, a pagare anche le spese di giudizio.
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