Pensioni dei regionali, ecco le nuove regole. È stata pubblicata ieri la circolare che stabilisce i requisiti minimi per mettersi a riposo, applicando la disposizione della Finanziaria che ha cancellato l’esodo anticipato e ha allineato il sistema previdenziale siciliano a quello nazionale. Anche nell’Isola, in sostanza, si applica la legge Dini: cancellate definitivamente le pensioni–baby (25 anni di anzianitá per gli uomini e 20 per le donne), soglia minima elevata a 35 anni di servizio.
Pensione d’anzianitá
Nel dettaglio, chiarisce la circolare firmata dal dirigente generale del Personale Alfredo Liotta, la pensione d’anzianitá si può conseguire a 57 anni di etá, se il dipendente ha fatto 35 anni di servizio. In alternativa, «basta» avere un’anzianitá di servizio di 38 anni, indipendentemente dall’etá anagrafica. Queste regole valgono per chi chiede di mettersi in pensione quest’anno e nel 2005. Nel biennio seguente il tetto sará più elevato: non cambierá il requisito dell’etá anagrafica minima (57 anni), ma in mancanza di questa servirá un’anzianitá di servizio di 39 anni. Dal 2008 in poi l’anzianitá necessaria sará di 40 anni.
Pensione di vecchiaia
Si potrá restare negli uffici sino al compimento del sessantacinquesimo anno di etá. Le donne hanno la facoltá di andare in pensione a 60 anni, se sono in possesso del minimo contribuitivo (20 anni). Compiuti i 65 anni, il dipendente può restare in ufficio per un biennio al massimo, o per il periodo necessario a raggiungere il limite minimo di servizio per conseguire la pensione: e comunque non oltre il 70° anno di etá.
Figli di anziani disabili
La circolare disciplina anche un altro aspetto tutto siciliano della legge: la possibilitá, per i figli dei genitori disabili gravi, di usufruire ancora del pensionamento anticipato, con 25 anni di anzianitá o 20 per le donne. Il dipendente, per ottenere questa agevolazione, deve presentare una serie di documenti: il certificato dell’Asl che attesta la situazione di handicap dell’assistito; una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietá nella quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno; un’altra dichiarazione con la quale il dipendente afferma di essere l’unico dipendente della famiglia che assiste «con continuitá e in via esclusiva» il disabile; un certificato di esistenza in vita del disabile; e infine l’ultima dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietá nella quale si afferma che l’Asl non ha modificato il proprio giudizio sulla gravitá dell’handicap.
Il calcolo della pensione
Una successiva circolare del Dipartimento Personale chiarirá come si calcola la quota di pensione maturata da ciascun dipendente a partire dal primo gennaio 2004, da quando cioé la legge introduce il sistema contributivo (legato cioé ai contributi versati). «Sono in corso approfondimenti con l’Inpdap», è scritto nellì’atto. In attesa della nuova circolare, gli assegni mensili di pensione saranno determinati sulla base dell’anzianitá maturata dal dipenente il 31 dicembre 2003 (con il sistema retributivo): l’amministrazione procederá poi al nuovo calcolo delle pensioni ed erogherá i conguagli.
In pensione con 38 anni di servizio. Ecco le nuove regole per i “regionali”
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